Con la S.C.I.A Segnalazione Certificata Inizio Attività semplificato l’avvio dell’attività imprenditoriale
Dal primo agosto 2010 la Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) viene sostituita dalla Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), che permette di avviare una qualunque attività di impresa con un`unica – preventiva – comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti dalle normative di settore.
La Legge 122/2010 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» modificando i contenuti dell`art. 19 delle Legge 241/90, consente di avviare l’attività di impresa in tempo reale presentando la SCIA Pubblica Amministrazione competente per l`attività che si intende avviare.
Ad esempio per l`inizio di attività di agente d`affari in mediazione o agente e rappresentante di commercio la SCIA va inviata alla Camera di Commercio Competente in allegato alla Comunicazione Unica direttamente al Registro delle Imprese, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante/amministratore dell`impresa e l’attività potra essere immediatamente avviata. Il Registro delle Imprese trasmette la SCIA all`ufficio Albi e Ruoli che avvia il procedimento di controllo della sussistenza dei requisiti che si concluderà entro 60 giorni.